Roma, 25 marzo 2020
Prot. n° S 284/R
Circ. n° 014/2020
Oggetto: Circ. n° 14 – Prot. n° S 284/R – Emergenza COVID-19 – il punto della situazione
Gentili Associati,
visto l’incalzante susseguirsi di misure introdotte per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2, riteniamo utile fare il punto fornendo qualche utile ragguaglio circa le implicazioni dell’emergenza in corso sul settore del riciclo dei rifiuti organici.
Continuità delle attività
Rammentiamo innanzitutto che gli impianti di trattamento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti da raccolta differenziata, rappresentano impianti di pubblica utilità ai sensi dell’art. 177 del D.lgs 152/06 s.m.i., la cui continuità operativa viene di norma considerata prioritaria. Infatti, il DPCM 22 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, nel sospendere tutte le attività produttive industriali fa eccezione a beneficio di quelle indicate nell’allegato 1, tra le quali appunto le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” (codice ATECO 38); ai sensi dell’art. 1 comma d), inoltre, “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, … , previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”.
Oltre alla fase di riciclo in senso stretto, riteniamo quindi che tra le attività consentite dal decreto rientri a buon titolo anche quella di cessione dell’ammendante compostato prodotto. Da una parte, infatti, questa è funzionale ad evitare la saturazione degli spazi dedicati allo stoccaggio dei prodotti, ed è quindi necessaria a garantire la continuità di trattamento dei rifiuti in ingresso, dall’altra, l’utilizzo del compost prodotto è funzionale – in particolare in questo periodo dell’anno dedicato alla fertilizzazione del suolo- alle attività agricole (codice ATECO 01).
Misure per il personale addetto
Relativamente alle modalità di lavoro nelle aziende e presso gli impianti, si ricorda che lo scorso 14 marzo 2020 è stato sottoscritto un “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, promosso dal Governo e sottoscritto dalle parti sociali. Il protocollo contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro.
Ad integrazione dei contenuti, di cui vi invitiamo a prendere visione nell’allegato, ci è utile segnalare a tale proposito, che nel successivo D.L. 17 marzo 2020 (cd “Cura Italia”), all’art. 16 si specifica che:
- Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
- Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
Inoltre, relativamente alla modalità di lavoro agile, il DPCM 8 marzo 2020 precisa, all’art. 2, che:
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:
(…)
- r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenzadi cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
Differimenti relativi ad adempimenti vari
Oltre alle misure precedentemente sintetizzate relative all’operatività nelle aziende, è stata introdotta una serie di differimenti relativi ad atti amministrativi e comunicazioni. Tra questi, il D.L. 17 marzo n. 18, prevede tra l’altro:
- Art. 103
- Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
(…)
- Art. 113
- Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
(…)
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Per le aziende che operano processi integrati anaerobici-aerobici, si segnala infine che il GSE ha diffuso un elenco (allegato) di procedimenti amministrativi e connessi adempimenti prorogati in relazione all’emergenza in corso, che includono procedimenti relativi alle rinnovabili elettriche e al biometano.
Attività del CIC
Dallo scorso 24 febbraio tutto il personale CIC opera in smart working, assicurando il lavoro di segreteria e le attività correlate.
Temporaneamente sospese campagne di indagini merceologiche al fine di evitare spostamenti di personale, proseguono invece le attività di segreteria, attività di elaborazione dati, attività del Comitato Tecnico, attività relative ai marchi “Compostabile CIC” e “Compost di Qualità CIC” (Cod. ATECO CIC 71.20.21, attività ritenuta essenziale in questo periodo). A proposito del “Compost di Qualità CIC, ed in continuità con quanto riferito sopra relativamente alla cessione del compost, vi informeremo a breve con comunicazioni specifiche.
Riunioni del CDA e del CT saranno svolte in conference call. Per l’assemblea annuale dei soci, prevista in un primo momento per fine aprile, sarà chiaramente posticipata, probabilmente nel mese di giugno 2020. Vi terremo comunque aggiornati,
Nell’auspicio di aver reso un utile servizio, e con l’impegno di aggiornarvi qualora intervenissero significative novità rispetto al difficile momento che stiamo attraversando, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Massimo Centemero, Direttore CIC
Alberto Confalonieri, Coordinatore CT CIC