Roma 06/12/2021
Prot. n° S 735/R
Circ. n° 051/2021
Gentile Associato,
desideriamo informarla che, con D.lgs 196/2021 e D.lgs 199/2021, sono state pubblicate le norme di recepimento delle direttive relative rispettivamente alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (Direttiva (UE 2019/904, cd “SUP”) e alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Direttiva (UE 2018/2001, cd “RED2”).
Il D.lgs. 196/2021 ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di alcuni prodotti in plastica monouso, dei prodotti in plastica oxo-degradabile e degli attrezzi da pesca contenenti plastica, e di contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti promuovendo la transizione verso l’economia circolare.
A tal fine, il decreto prevede innanzitutto azioni per la riduzione del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di questi prodotti. Stabilisce poi nuovi requisiti tecnici e di marchiatura per i prodotti immessi sul mercato, e disciplina i regimi di responsabilità estesa del produttore e i relativi sistemi e target di raccolta per i rifiuti che derivano dall’utilizzo di questi prodotti. Prevede infine, a supporto, misure di sensibilizzazione a favore dei consumatori.
Vogliamo qui condividere tre aspetti di particolare interesse contenuti nel decreto, rimandando al testo della norma per una lettura puntuale:
- Il divieto di immissione sul mercato (art.5, comma 1) di prodotti in plastica monouso quali bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, tazze, bicchieri, contenitori per bevande e contenitori per alimenti per consumo immediato (Allegato Parte B). È vietata la commercializzazione anche di prodotti in plastica oxo-degradabile.
- non rientra nel divieto (art.5, comma 3) l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
a) non è possibile l’uso di alternative riutilizzabili;
b) l’impiego è previsto nell’ambito di circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
c) le alternative riutilizzabili non forniscono adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedono la presenza di un elevato numero di persone;
f) qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.
- L’adozione di una Strategia nazionale per informare e sensibilizzare il consumatore ad adottare un comportamento responsabile nell’acquisto di prodotti monouso in plastica e nella gestione dei rifiuti che derivano dal loro utilizzo (art.10). Uno degli argomenti toccati sarà la modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 o EN 14995, che ottemperano ai requisiti all’articolo 182/ter del D.Lgs 152/06, con i rifiuti organici.
Il D.lgs 199/2021 reca invece disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro complessivo necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030. Reca infine disposizioni necessarie all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili.
Tra i molti aspetti rilevanti del decreto, che la invitiamo a leggere e sui quali certamente torneremo per approfondimenti, vogliamo per ora portare alla sua attenzione:
- l’allargamento del perimetro di incentivazione del biometano, non più limitato al solo utilizzo nei trasporti, che sarà oggetto di uno o più decreti di incentivazione (art 11) i quali riporteranno anche i criteri di cumulabilità con altri incentivi e i criteri di coordinamento con l’attuale regime incentivante (di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018) tra il 31/12/2022 e il 30/06/2026. Gli incentivi si avvarranno anche dei fondi messi a disposizione dal PNRR, alle cui specifiche azioni fa riferimento l’art. 14;
- la cessazione della qualifica di rifiuto per Il biometano che rispetti le caratteristiche di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018;
- la rivisitazione degli obiettivi, e dei criteri di sostenibilità del biometano (Titolo V, capo II e relativi allegati). Da una parte, si innalza al 65% la riduzione minima delle emissioni di gas ad effetto serra derivanti dall’uso di biocarburanti, biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021. Dall’altra, si impone anche al biometano da rifiuti organici l’onere di dimostrare la propria sostenibilità, laddove questa era considerata implicita dal precedente regime normativo.
Certi di fare cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.
La Segreteria CIC