Roma, 21/05/2021
Prot. N° S 362/R
Circ. N° 016/2021
Oggetto: Chiarimenti del MITE sul D.lgs 116/2020 di recepimento delle Direttive rifiuti e imballaggi
Gentile associato,
con D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 sono state introdotte numerose modifiche al D.lgs 152/06 per quanto riguarda la disciplina normativa sui rifiuti ed imballaggi. Nel corso di questi mesi la Direzione generale per l’Economia circolare del MITE (ex Ministero dell’Ambiente ora Ministero per la Transizione Ecologica) ha raccolto varie richieste di chiarimento sui contenuti del Testo Unico Ambientale nella sua nuova forma e ha ritenuto opportuno pubblicare tre documenti in risposta alle problematiche sollevate.
Nel dettaglio si tratta della:
– Circolare del 12 maggio 2021 con i chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116,
– Nota del 14 maggio 2021 con i chiarimenti sulle criticità interpretative ed applicative del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116,
– Circolare del 17 maggio 2021 con i chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi rispetto al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Tra i tanti punti affrontati in questi documenti vi segnaliamo alcuni passaggi rilevanti:
- Gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani – Circolare del 12 maggio 2021
Il MITE chiarisce che alle utenze non domestiche, che si avvalgono di gestori privati per il recupero/riciclo dei propri rifiuti urbani, spetta la riduzione della sola quota variabile della TARI, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti autonomamente avviati a recupero/riciclo. La riduzione è applicabile previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero/riciclo e avendo comunicato all’ente gestore di ambito ottimale o al comune, nei tempi stabiliti, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta.
Per i produttori di rifiuti di attività agricole, agroindustriali e della pesca, di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, si specifica che questi hanno la possibilità, su base volontaria, di avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani solo nel caso in cui le suddette attività siano “analoghe” a quelle elencate nell’allegato L-quinquies della Parte IV del TUA, contrariamente, i rifiuti prodotti sono classificati come rifiuti speciali.
Infine, ribadisce che con l’eliminazione della competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, anch’essa disposta dal D. Lgs. n. 116 del 2020 in osservanza delle norme comunitarie, viene meno anche la possibilità di fissare una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico dalle utenze non domestiche.
- Sfalci e potature – Nota del 14 maggio 2021
Il MITE ribadisce una volta per tutte che, con riferimento ai residui della manutenzione del verde urbano, questi non rientrano più nel campo di applicazione dell’articolo 185 (esclusione del campo di applicazione della parte IV del D.lgs 152/06), sanando così la procedura pilot avviata dalla CE.
Sempre a proposito di sfalci e potature, vengono poi rammentati i criteri necessari perché questi possano essere considerati sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del D.lgs 152/06, e viene infine proposta una qualificazione nel caso di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato. Per questi ultimi, qualora prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, il MITE ritiene che debbano essere qualificati come rifiuti speciali; d’altra parte, nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.
- Registro cronologico di carico e scarico – Nota del 14 maggio 2021
Rispondendo ad un tema che aveva allarmato diversi consorziati, relativo alla previsione dell’articolo 190, comma 1, che elenca le informazioni da inserire nel registro cronologico di carico e scarico, aggiungendone di nuove, rispetto a quanto previsto dai vigenti modelli di riferimento, il MITE chiarisce che “Il combinato del comma 1 e del comma 2 dell’articolo 190 porta a ritenere che le nuove informazioni debbano essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n.148 del 1998.”
- Obbligo di etichettatura ambientale – Circolare del 17 maggio 2021
Il MISE specifica che, in applicazione dell’art. 219, comma 5 del TUA, i produttori sono i soggetti obbligati ad identificare il materiale dell’imballaggio ma condividono con gli utilizzatori (che immettono gli imballaggi nel mercato) la responsabilità dell’etichettatura obbligatoria. Inoltre, si precisa che per gli imballaggi neutri (non stampati) il produttore può riportare la composizione dei materiali dell’imballaggio sui documenti di trasporto o su altri supporti esterni anche digitali. Il ricorso a supporti digitali (QR code, app, siti internet, etc.) è concesso, per assolvere l’obbligo di etichettatura, anche per gli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2 ).
Per completezza di informazione, si rendono disponibili in allegato i tre documenti di chiarimento pubblicati dal MITE.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
La Segreteria CIC