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Circ. n° 012/2021 – Prot. n° S 304/R – Accolto il Ricorso al TAR Lombardia su coefficiente mineralizzazione dell’N

Roma, 29 aprile 2021

Prot. n° S 304/R

Circ. n° 012/2021

 

Oggetto: Accolto il Ricorso al TAR Lombardia su coefficiente mineralizzazione dell’N

 

Spettabile Azienda,

vi comunico che con sentenza  n. 01025/2021, il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso di un’azienda che gestisce un impianto di compostaggio che aveva fatto ricorso per l’annullamento delle DGR. 30 marzo 2020 – n. XI/3001 e DGR 2 marzo 2020 – n. XI/2893 (programma di azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili e non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati), limitatamente all’allegato nel quale si stabilisce il parametro di efficienza dell’azoto in rapporto al tipo di matrice utilizzato, fissandolo in via generale per i fertilizzanti in un coefficiente pari ad “1”.

In fase di approvazione del programma il CIC si era espresso negativamente (sia in un incontro con i funzionari regionali, sia in forma scritta) e aveva criticato il passaggio del programma, ritenendo discriminante, nonché antiscientifico, equiparare l’efficienza dell’azoto di un ammendante a lento rilascio come il compost a quella di un concime minerale a pronto effetto.

La Regione, mantenendo la propria posizione, aveva controdedotto (passaggio chiave della sentenza del TAR) che “Si è portato ad 1 il valore di efficienza “nominale” di tutti i fertilizzanti, uguale a quello attualmente attribuito ai soli fertilizzanti minerali, consapevoli che si tratta di un valore agronomicamente non reale, ma appunto teorico o nominale. In un’ottica di economia circolare, infatti, si incentiva il ricorso anche ai fertilizzanti organici, e non solo a quelli chimici, per soddisfare il fabbisogno nutritivo delle piante una volta raggiunto il massimo quantitativo di azoto da effluenti di allevamento utilizzabile, spingendo, nello stesso tempo, verso un’utilizzazione più efficiente delle risorse nel rispetto e tutela dell’ambiente”.

Proprio questa controdeduzione ha confermato al TAR che la scelta del coefficiente “1” è stata effettuata, da parte regionale, sulla base di una valutazione che, non solo, prescinde dai dati scientifici e tecnici disponibili, ma, si pone addirittura in contrasto con il valore agronomicamente reale dei fertilizzanti, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e, aggiungiamo noi, in contrasto con i princìpi di Economia Circolare.

In tale contesto, è stato ritenuto evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione, ed è stato disposto l’annullamento delle relative parti del programma regionale.”

Rimaniamo in attesa di una solerte rivisitazione del coefficiente di mineralizzazione del compost da parte dei funzionari della Regione Lombardia. Nel frattempo abbiamo effettuato studi che ci confermano che il coefficiente di mineralizzazione dell’N del compost è 0,2.

Di questo studio e di altri studi messi in atto dal CIC nel corso dell’ultimo anno ne parleremo martedì 4 maggio (h 10.00-13.00) nel webinar destinato ai soci CIC.

Potete collegarvi al webinar tramite la piattaforma GoToMeeting cliccando qui.

 

Cordiali saluti,

 

Il Direttore

Massimo Centemero

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