Roma, 01/03/2023
Prot. n° S 211/R
Circ. n° 009/2023
Gentili soci,
in riferimento a quanto contenuto nel metodo tariffario rifiuti (MTR-2) stabilito da ARERA con Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, il TAR Lombardia, nelle sentenze del 24 e 27 febbraio 2023, rispettivamente n. 486 e 501, ha stabilito che rientra tra le competenze dello Stato ai sensi degli articoli 195 e 198-bis del Dlgs 152/2006 definire i criteri per individuare gli impianti di chiusura del ciclo classificabili come “minimi”.
Il Codice ambientale, nel definire le competenze in materia di rifiuti, assegna allo Stato i compiti pianificatori, anche in materia di impianti, declinando poi la competenza agli Enti territoriali. A questo scopo l’articolo 198-bis del Dlgs 152/2006 detta le regole per l’approvazione del Programma nazionale di gestione rifiuti (avvenuta con Dm 257/2022). Pertanto, è allo Stato che spetta definire i criteri per individuare gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” cioè quegli impianti sottratti all’ambito concorrenziale del mercato del trattamento e smaltimento dei rifiuti, venendo assoggettati alla pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una conseguente fissazione delle tariffe di accesso. Un compito che quindi non rientra tra quelli assegnati all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dall’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017. Pertanto, il TAR ha annullato la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif recante il metodo tariffario rifiuti 2022-2025 nella parte in cui definisce i criteri per individuare gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” coinvolgendo le Regioni nell’identificazione degli impianti sul territorio.
Sebbene – si legge nella sentenza – l’Autorità in sede di consultazione pubblica prima del varo della deliberazione si era mossa rispettosamente nel quadro delle competenze tra Autorità statali e regionali individuate dall’ordinamento, auspicando una revisione del fabbisogno impiantistico nazionale attraverso il futuro Programma di gestione rifiuti, essa aveva poi abbandonato tale impostazione approvando il documento in parola, annullato così dal Giudice.
Cliccando qui sarà possibile consultare i testi della sentenza del TAR Lombardia n. 486/2023 relativa al ricorso presentato da Soc. Coop. Nuova San Michele e il testo della sentenza n. 501/2023 relativa al ricorso presentato da Tersan Puglia S.p.A.
Sarà premura del CIC tenervi costantemente informati sugli sviluppi di questa questione.
Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.
La Segreteria CIC