Roma, 11/02/2020
Prot. n° S 135/R
Circ. n° 008/2020
Spettabile Azienda,
lo scorso venerdì 7 febbraio il CIC è stato convocato da ARERA, presso la sede di Milano di quest’ultima, per discutere i chiarimenti richiesti dal Consorzio relativamente agli obblighi di iscrizione all’anagrafica operatori e al pagamento dei contributi di funzionamento dell’Autorità.
Presenti per il CIC, il Direttore e il coordinatore del Comitato Tecnico.
Presenti per ARERA il Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani, dott. Grossi, la vice-direttrice dott.ssa Putzu e il responsabile dell’unità regolazione tariffaria, dott. Jachello.
L’incontro, oltre a sciogliere i dubbi sorti, è stato anche un’occasione di confronto costruttivo in previsione di un auspicabile maggiore coinvolgimento del CIC nel percorso di regolazione tariffaria.
Relativamente ai quesiti sottoposti dal CIC, ARERA ha così risposto:
- L’obbligo di iscrizione all’Anagrafica Operatori, aperta per i gestori di rifiuti con comunicato del 4 luglio 2019, riguarda tutti i soggetti gestori di impianti di trattamento dei rifiuti urbani, rifiuti assimilati agli urbani o rifiuti che, pur avendo codici EER diversi da quelli degli urbani, derivano dal trattamento di rifiuti urbani;
- Per quanto riguarda la base imponibile per il calcolo del contributo per il funzionamento dell’Autorità, il cui termine è stato fissato nel 17 gennaio con determinazione 173/DAGR/2019 dello scorso 19 dicembre, è stato stabilito che:
- costituiscono base imponibile i ricavi del conferimento dei soli rifiuti di cui al punto precedente (urbani, assimilati, rifiuti derivanti dal trattamento di urbani e assimilati);
- Non sono da considerare invece i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti generati dal trattamento dei rifiuti, se questi sono rifiuti cessati (ad esempio Ammendante Compostato e biometano);
- Il perimetro della regolazione riguarda solo i rifiuti (nei vari passaggi dalla raccolta al trattamento) e non i rifiuti cessati, quindi i prodotti e loro derivati;
- Devono essere invece considerati gli eventuali ricavi derivanti dalla vendita di sostanze od oggetti che abbiano ancora la qualifica di rifiuto (ad esempio, eventuali ricavi da vendita di metalli separati in fase di raffinazione del compost).
Nel corso dell’incontro ARERA ha manifestato vivo interesse a collaborare in futuro con il CIC per acquisire informazioni utili a conoscere meglio il settore del riciclo dei rifiuti organici, anche nella prospettiva di introdurre elementi di chiarezza e semplificazione nel percorso di regolazione tariffaria.
Con l’auspicio di aver contribuito a fare la necessaria chiarezza, porgiamo i nostri cordiali saluti.
Il Direttore
Massimo Centemero