Roma, 08/02/2022
Prot. n° S 147/R
Circ. n° 005/2022
Gentile Consorziato,
con riferimento agli sgravi fiscali per l’acquisto di “compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti”, le cui disposizioni attuative sono state pubblicate con D.M. del 6 ottobre 2021
(si veda in proposito la circolare CIC n. 53 del 22/12/2021),
siamo lieti di informarla che il MiTE, in risposta ad un quesito formulato dal CIC in una missiva inviata lo scorso mese di gennaio, ha pubblicato una FAQ
(la n. 1.4 del documento scaricabile al link https://padigitale.invitalia.it/Manuale/FAQ_PRR.pdf),
un chiarimento sulle modalità di dimostrazione dei requisiti di conformità dell’ammendante compostato (verde o misto) ammissibile a sgravio.
Relativamente al possesso dei requisiti tecnici di cui all’art. 2 del D.M. 6 ottobre 2021 nelle citate FAQ, il MiTE chiarisce però quanto segue:
‘‘Quale documentazione tecnica è richiesta al fine di attestare la conformità ai requisiti e alle caratteristiche dell’ammendante compostato misto e dell’ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e s.m.i., per il compost di qualità agevolabile?
Per i beni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, la conformità ai requisiti ed alle caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i., deve essere dimostrata attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
La citata certificazione, pena esclusione dall’agevolazione, deve essere allegata al modulo di domanda. In alternativa alla predetta certificazione, la conformità ai requisiti ed alle caratteristiche previste potrà essere dimostrata attraverso un rapporto di prova associato al lotto di produzione di ammendante compostato acquistato oppure previa dimostrazione dell’adesione del prodotto acquistato ad un marchio di qualità.
Anche in questo caso, pena l’esclusione dall’agevolazione, dovrà essere allegata al modulo di domanda idonea documentazione da cui si evinca il possesso dei requisiti.’’
In alternativa alla certificazione, quindi, vale il rapporto di prova relativo al lotto di compost acquistato o l’adesione del compost ad un marchio di qualità, ivi compreso il marchio Compost di qualità CIC.
Lieti per il chiarimento che, per quanto tardivo, dà concreta attuazione alla misura, approfittiamo per ricordare che il termine per la presentazione dell’istanza scade alle ore 12 del 21 febbraio 2022.
Il MiTE ha predisposto una pagina web (https://www.mite.gov.it/comunicati/economia-circolare-fino-10-mila-euro-di-contributo-alle-imprese-l-acquisto-di-prodotti) nella quale sono illustrate le modalità di presentazione e allegata la documentazione di riferimento.
Certi di fare cosa gradita, porgiamo cordiali saluti,
La Segreteria Tecnica CIC