Roma, 16/01/2020
Prot. n° S 050/R
Circ. n° 002/2020
Spettabile Azienda,
facciamo seguito alla circolare n. 001 del 02/01/2020 per informare che, ad oggi, ARERA non ha ancora dato risposta ai quesiti posti dal CIC relativamente agli obblighi di registrazione all’Anagrafica Operatori e al calcolo del corrispettivo da versare all’Autorità entro il 17/01.
In particolare, il Consorzio aveva chiesto chiarimenti su:
- l’obbligo di iscrizione all’anagrafica dei gestori di impianti di recupero di rifiuti urbani la cui provenienza non sia rappresentata dai comuni, ma da soggetti terzi intermediari;
- la determinazione della “base imponibile” su cui calcolare il corrispettivo, considerando che il perimetro di regolazione tariffaria di ARERA riguarda i soli rifiuti urbani e assimilati (possono quindi essere esclusi i ricavi derivanti dal conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei sottoprodotti?), e che la circolare 173/DAGR/2019 esclude – per tutti i settori – i “ricavi da vendita di prodotti finiti” (come devono essere considerati i ricavi della vendita di ammendanti, terricci da essi derivati, dalla vendita di altri materiali derivanti dalla gestione dei rifiuti quali azoto e CO2, nonché i ricavi dalla valorizzazione del biogas, qualificato come rifiuto speciale?).
In carenza dei chiarimenti richiesti, a questo punto non possiamo che consigliare a tutte le aziende associate che gestiscono rifiuti urbani e assimilati di procedere all’iscrizione all’Anagrafica Operatori, e di versare il corrispettivo previsto, calcolato sui ricavi derivanti dalla ricezione dei soli rifiuti urbani e/o assimilati nei tempi e con le modalità previste dalla determinazione ARERA n. 173/DAGR/2019.
Il CIC manterrà in ogni caso il proprio impegno nel seguire l’evoluzione dell’attività regolatoria dell’Autorità, sollecitando la risoluzione delle problematiche via via riscontrate.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Massimo Centemero