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Circ. n° 001/2023 – Prot. n° S 026/R – Aggiornamento fertilizzanti ai sensi del D.Lgs 75/2010

Roma, 09/01/2023

Prot. n° S 026/R

Circ. n° 001/2023

 

Gentili soci,

il 19 dicembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 303) il Decreto del 10 ottobre 2022 “Aggiornamento degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

Il decreto era atteso da tempo e per il nostro settore le maggiori novità introdotte dal DM riguardano le modifiche apportate all’Allegato 13 (fertilizzanti destinati all’Agricoltura Biologica) e all’Allegato 14 (Registro dei Fabbricanti) del D.lgs. 75/2010, che sintetizziamo di seguito.

 

Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione ai Registri dei Fabbricanti di Fertilizzanti (All.14 “Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti”) e dei Fertilizzanti (All.13, Parte Prima “Iscrizione del prodotto nel Registro dei Fertilizzanti”):

  • accogliendo le numerose richieste ricevute, il Ministero ha raddoppiato la frequenza di aggiornamento dei Registri e si è impegnato a emanare i provvedimenti d’iscrizione e a pubblicare i Registri ogni tre mesi;

 

  • sono stati introdotti nuovi documenti necessari per l’iscrizione al Registro dei Fabbricanti, sarà necessario allegare alla domanda anche:
    • “i risultati dell’analisi chimica effettuata sul prodotto relativa ai titoli/elementi/sostanze utili richiesti per la denominazione del tipo”. Per gli Ammendanti compostati l’analisi dovrà comprendere: umidità, pH, Carbonio Organico e Carbonio umico e fulvico sul secco, Azoto organico sul secco e rapporto Carbonio/Azoto);
    • “la dichiarazione di non addizione intenzionale di prodotti fitosanitari”;
    • “i dati riportati nell’etichetta del prodotto che verrà posto in commercio e/o del documento di accompagnamento”.

 

  • cessa l’obbligo di comunicazione annuale al 31.12 della conferma di iscrizione ai Registri.

Inoltre, con lo scopo di armonizzare il d.lgs 75/2010 con il Nuovo Regolamento EU sull’Agricoltura Biologica (Reg EU 848//2018), sono stati modificati i requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica dell’Ammendante Compostato Verde e Misto (All.13, Parte Seconda, “Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica”).

 

Ecco le modifiche che possono interessare il nostro settore:

  • si specifica che l’ACV per l’Agricoltura Biologica è un “prodotto ottenuto da miscele di materiali (rifiuti e/o sottoprodotti) vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas”. Quindi non solo genericamente miscele di materiali ma i rifiuti vegetali sono esplicitamente inclusi tra le materie prime idonee per produrre ACV ammesso in agricoltura biologica;
  • si specifica che l’ACM per l’Agricoltura Biologica è un “prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas”. Sono ammessi per il processo di trattamento biologico “Solo rifiuti domestici vegetali e animali e solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e controllato/tracciato, ammesso dallo Stato membro”. In sintesi, il “rifiuto umido” e il “rifiuto verde” sono gli unici rifiuti domestici idonei per produrre ACM ammesso in agricoltura biologica ma devono essere intercettati dalla raccolta differenziata nell’ambito di un sistema controllato e tracciato. A differenza della versione precedente (su suggerimento del CIC) viene quindi eliminato l’obbligo di istituire un sistema di raccolta sorvegliato a favore di un obbligo di controllo e tracciamento;
  • rimane valido l’obbligo di riferirsi a limiti più restrittivi per i metalli pesanti se l’ACM è prodotto esclusivamente a partire dai rifiuti domestici separati alla fonte, in questo caso, infatti, “sono fissate le seguenti concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile.”.

 

La revisione della parte seconda dell’Allegato 13 è frutto di un’intensa interlocuzione tra il CIC e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ha visto di fatto accolte tutte le istanze mosse dal Consorzio e già contenute nell’interpretazione del MIPAAF sul D.Lgs 75/2010 del 13/09/2021 (ns. Circ. n. 47 del 16/11/2021).

 

Alleghiamo l’estratto del DM 10 ottobre 2022 relativo agli Ammendanti destinati all’Agricoltura Biologica. Specifichiamo che nessuna modifica è intervenuta per gli Ammendanti Compostati destinati all’agricoltura convenzionale (Allegato 2 del Dlgs 75/2010).

 

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

 

La Segreteria CIC

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