Da: Fertilizzanti, n. 6/2002 pag. 10
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Residui animali: e i fertilizzanti?
Il nuovo regolamento europeo sui residui animali trascura i fertilizzanti
Riccardo Calzavara
"Non ci posso credere!" con queste parole il prof. Massimo Castagnaro, docente di patologia veterinaria all’Università di Padova, ha accolto la notizia che il nuovo regolamento comunitario consente nuovamente l’impiego di farine animali per la produzione di mangimi.
I limiti posti a questo utilizzo, quali il divieto di alimentazione "di una specie con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie", non sono infatti sufficienti a tranquillizzare completamente. "Ad un prima lettura, che richiede ulteriori approfondimenti – ci dice il prof. Castagnaro – desta particolari preoccupazioni la possibilità di utilizzare farine derivanti da pecore per alimentare i bovini anche se è dimostrato che questa pratica ha favorito grandemente la diffusione della BSE".
Comunque il nuovo regolamento fa abbastanza chiarezza, anche se in maniera discutibile, sull’impiego dei residui animali come mangimi, mentre lascia nel buio l’utilizzo come fertilizzanti. Difatti al punto 16 delle premesse viene affermato che "occorrono ulteriori pareri scientifici sull’utilizzazione dei prodotti di origine animale in fertilizzanti organici e ammendanti".
La struttura del regolamento
Il Regolamento (CE) 1774/2002 del 3 ottobre 2002 "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2002 ed è in vigore, senza bisogno di recepimento, dal 30 ottobre, ma si applicherà pienamente dal 30 aprile 2003.
Sono previste tre categorie di residui animali (cfr. pag. ??), che non corrispondono esattamente alle vecchie denominazioni di rischio specifico, alto e basso. I materiali di prima categoria sono quelli che potrebbero trasmettere la BSE o patologie analoghe e quindi la loro destinazione è:
I materiali di categoria 2 sono quelli che presentano qualche rischio sanitario. Sorprendentemente tra questi è incluso lo stallatico. La loro destinazione è:
I materiali di categoria 3, che non dovrebbero presentare particolari pericoli, possono anch’essi essere inceneriti direttamente, ma le loro destinazioni principali sono:
Gli "impianti di trasformazione" sono quelli in cui i materiali vengono trasformati in proteine e altri prodotti che possono essere utilizzati come materie prime per mangimi. Negli "impianti tecnici", invece i residui sono utilizzati per ottenere direttamente prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano o animale, tra cui i fertilizzanti organici, gli ammendanti e lo stallatico trasformato.
Per garantire una efficace tutela, gli impianti devono rispondere a numerose caratteristiche specifiche e devono trattare i materiali, con processi predeterminati. Il più comune è il cosiddetto "Metodo 1", che prevede il trattamento, continuo o discontinuo, di pezzi di dimensioni inferiori a 50 mm ad una temperatura maggiore di 133 °C, una pressione di 3 bar per almeno 20 minuti.
Il regolamento fissa le condizioni per l’utilizzo di molti prodotti tecnici, ma non dei fertilizzanti, che dovranno essere stabilite con atti successivi. Fanno eccezione solo lo stallatico ed il compost.
Stallatico
Lo Stallatico, se non presenta rischi sanitari (quali la provenienza da zone con malattie animali), può essere:
Negli ultimi due casi, lo stallatico deve essere sottoposto a trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C per almeno 60 minuti e deve essere esente da salmonella e enterobacteriaceae. Inoltre deve essere stato sottoposto a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi e immagazzinato in silos ben chiusi e ben isolati o in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o "big bag").
Compost
Gli impianti di compostaggio che trattano residui animali devono essere muniti di un reattore di compostaggio chiuso obbligatorio munito di installazioni per il controllo e la registrazione continua della temperatura in tempo reale e di un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l’abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente.
Inoltre l’impianto deve avere adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione di veicoli e contenitori adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale non trattati e disporre di un laboratorio (proprio o esterno) attrezzato per l’esecuzione delle analisi necessarie, riconosciuto dall’autorità competente
Negli impianti di compostaggio possono essere trattati:
Per questi ultimi, la dimensione massima delle particelle precedentemente all’ingresso nel reattore di compostaggio dev’essere di 12 mm e tutto il materiale deve permanere per almeno 60 minuti ad una temperatura superiore a 70 °C.
Qualora gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati nell’impianto di compostaggio siano rifiuti di cucina e ristorazione, restano valide le norme nazionali, in attesa della definizione di quelle comunitarie.
Le tre categorie di residui animali secondo il regolamento 1774/2002
1. I materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:
a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:
i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata; produzione di sottoprodotti di origine animale;
ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
iii) animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
iv) animali da esperimento, come definiti all’articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e
v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
b) i) i materiali specifici a rischio; e
ii) ove i materiali specifici a rischio non siano stati rimossi al momento dello smaltimento, i corpi interi di animali morti contenenti materiali specifici a rischio;
c) i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l’ambiente e altre sostanze elencate nell’allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;
d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l’asportazione di materiali specifici a rischio, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi salvo se tali materiali non contengono materiali o parti di materiali specifici a rischio;
e) i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; e
f) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1.
1. I materiali di categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:
a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;
c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati nell’allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l’importazione nella Comunità, a meno che non siano rispediti o l’autorizzazione della loro importazione non sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati all’articolo 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell’eradicazione di una malattia epizootica;
f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e
g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.
1. I materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:
a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d’imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;
g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e).